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Codice Civile art.1129. Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore

Quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario. Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata. L’assemblea può subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato. L’amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l’assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all’importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all’inizio dei lavori.

Testo aggiornato della legge 9 gennaio 1989, n. 13 recante:

“Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici privati”.

( Suppl.ordinario alla G.U. n. 145, del 23.6.1989)

Art. 1
1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.
2. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata .

Codice Civile art. 1135. Attribuzioni dell’assemblea dei condomini

Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l’assemblea dei condomini provvede:
1) alla conferma dell’amministratore e all’eventuale sua retribuzione;
2) all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;
3) all’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo della gestione;
4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori.
L’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea. L’assemblea può autorizzare l’amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato.

Le nuove maggioranze per deliberare
La ripartizione delle spese tra proprietario e inquilino

Che cos’è la valutazione statica degli edifici?
In seguito al D.P.P. del 26 aprile 2007 n. 25, - norme tecniche sulle verifiche degli elementi strutturali negli edifici, anche gli edifici privati risultano assoggettati all’obbligo di verifica decennale degli elementi strutturali; in particolar modo per quanto riguarda il condominio privato, sono soggetti al controllo:
• edifici con altezza di gronda superiore i 24 mt per cui quelli con 8 o più piani;
• edifici in cui all’ interno sussistono attività di pubblico spettacolo
• edifici con strutture orizzontali (solai - travi) con luci superiori ai 12 mt
• edifici con strutture orizzontali carrabili (solai – travi) con luci superiori ai 9 mt
• edifici con strutture orizzontali a sbalzo (balconi, aggetti, sporti) con luci superiori ai 3 mt
• edifici con strutture verticali (pilastri – muri) con luce libera superiore a 6 mt
• edifici con sovraccarico superiore a 600 kg/mq
La valutazione dell’idoneità statica degli elementi strutturali deve essere eseguita:
• ogni 10 anni dal rilascio del certificato di collaudo statico
• ogni qual volta che si verificano situazioni e/o sollecitazioni statiche straordinarie che possono compromettere la stabilità dell’ edificio (es.: lavori di scavo in aderenza – palificazioni – movimenti tellurici ecc.)

STUDIO MX s.a.s.

di Xenya Andreotti, Daniele Castaldo & C.
39100 Bolzano - Via del Ronco 13/D
0471 932470

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